Il Municipio di Gordola, con l'avvicinarsi della stag ione invernale, richiama alla popolazione in generale, ai proprietari e ai detentori di autoveicoli in particolare, le seguenti disposizioni:
1. PROVVEDIMENTI PER I PROPRIETARI FONDIARI I proprietari fondiari prospicienti le strade aperte al pubblico transito, devono munire i tetti dei loro stabili con tegole portaneve o altri accorgimenti (paraneve), atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio su lla pubblica via. Chi non avesse provveduto è invitato a farlo tempestivamente. I proprietari restano gli unici responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o di ghiaccio dai tetti dei loro stabili. Il Municipio si riserva inoltre la facoltà di addebitare loro la maggior spesa eventualmente sopportata dal servizio sgombero neve.
2. CIRCOLAZIONE DURANTE I MESI INVERNALI Il Comune provvede, nel limite del possibile, all'adozione di misure atte a evitare i pericoli derivanti dalla caduta di neve e dalla formazione di ghiaccio sul campo stradale (spargimento di prodotti che impediscono la formazione di ghiaccio, insabbiamento, segnalazioni, ecc.) Gli utenti della strada sono però resi attenti dei pericoli derivanti da questi fenomeni atmosferici, che spesse volte si manifestano in modo repentino, anche su tratti di strada normalmente non soggetti o poco soggetti al gelo e all'innevamento. Gli utenti sono parimenti avvertiti che il Comune non può essere tenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli su strade ghiacciate o coperte di neve.
3. RIMOZIONE VEICOLI PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE a) In caso di nevicate i veicoli devono essere tolti dai loro detentori o conducenti dalle strade e piazze pubbliche per consentire un regolare servizio di sgombero della neve. Gli agenti della polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione dei veicoli che non vengono tempestivamente tolti dalle strade e piazze pubbliche secondo il capoverso precedente. b) I detentori rispettivamente i conducenti saranno tenuti responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli. L'Ente pubblico non è responsabile dei danni inevitabili causati ai veicoli dal regolare servizio di sgombero della neve.
4. CIRCOLAZIONE CON VEICOLI CARICHI DI MATERIALE BAGNANTE Durante il periodo invernale che va dal 15 novembre al 31 marzo è severamente vietato circolare sulle strade con veicoli carichi di materiale bagnante (sabbia, ghiaia, terra, ecc.) nonché l'impiego di acqua che defluisce da proprietà privata su area pubblica per evitare la formazione di ghiaccio sul campo viabile. E' pure vietato l'uso di slitte e di ogni altro mezzo atto a procurare pericolo per gli utenti della strada.
5. PULIZIA DELLE STRADE E' proibito depositare o trasportare, con qualsiasi mezzo, materiale atto a insudiciare le strade. I veicoli addetti ai cantieri edili devono in particolare essere adeguatamente puliti prima di immettersi sulla pubblica via. La carreggiata che fosse occasionalmente insudiciata, deve essere immediatamente segnalata agli altri utenti e pulita a cura dell'autore, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, riservata la procedura di contravvenzione.
6. SGOMBERO DELLA NEVE DAI PIAZZALI, POSTEGGI, ecc. E' assolutamente vietato lo sgombero della neve dai piazzali, dai posteggi e dagli accessi direttamente sull'area pubblica o sulle strade adiacenti. Confidiamo sulla diretta collaborazione e comprensione di ogni cittadino per l'ottenimento di un efficiente servizio invernale di manutenzione.
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